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CIRCOLARE 14 dicembre 2009, n.6 :«divieto di procedere a nuove assunzioni di personale a tempo determinato e indeterminato»

IUniScuola ecco la CIRCOLARE
14 dicembre 2009, n.6

Decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78. Articolo 17, comma 7. (Divieto
di nuove assunzioni). (10A00939)
della PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato
generale
Alle Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento
autonomo
Al Consiglio di Stato - Ufficio del segretario generale
Alla Corte dei conti - Ufficio del segretario generale
All'Avvocatura generale dello Stato - Ufficio del
segretario generale
A tutte le Agenzie
Agli Enti pubblici non economici (tramite i Ministeri
vigilanti)
Agli enti di ricerca (tramite i Ministeri vigilanti)
e, per conoscenza:
Al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
ragioneria generale dello Stato - IGOP
Ai Ministeri vigilanti

1. Premessa.
Il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, in legge 3 agosto 2009, n. 102, reca misure importanti
volte a favorire la stabilita' dei conti pubblici ed a realizzare gli
obiettivi di riduzione di spesa perseguiti dalla recente legislazione
in materia di finanza pubblica.
Un importante intervento e' contenuto nell'art. 17, comma, 3 del
decreto-legge 78/2009 ed e' volto a conseguire, a decorrere dall'anno
2009, gli obiettivi di risparmio di spesa previsti dall'art. 1, comma
483, della legge 27 dicembre 2006, pari a 415 milioni di euro.
Si tratta di risparmi che devono essere realizzati in applicazione
della disciplina contenuta nell'art. 2, comma 634, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, rivolta a enti ed organismi pubblici statali,
nonche' a strutture pubbliche statali o partecipate dallo Stato,
anche in forma associativa ed avente l'obiettivo di riordinare,
trasformare o sopprimere e mettere in liquidazione i suddetti enti,
entro il termine del 31 ottobre 2009, come differito dal comma 2 del
citato art. 17.
L'obbligo di conseguire i predetti risparmi investe, oltre che gli
enti sopra richiamati, anche i corrispondenti Ministeri vigilanti,
tenuto conto dei rispettivi settori ed aree di intervento. La
procedura prevista per dare applicazione alla noma di legge e'
complessa ed articolata. E' stata gia' avviata dal Ministero
dell'economia e delle finanze con nota del 20 luglio scorso, n.
79824.
Nelle more di definizione dell'intera procedura, che si conclude
con il conseguimento degli obiettivi di risparmio prescritti, l'art.
17, comma 7, del decreto-legge n. 78/2009 pone alle amministrazioni e
agli enti interessati dall'attuazione del comma 3 del citato art. 17,
il divieto di procedere a nuove assunzioni di personale a tempo
determinato e indeterminato, ivi comprese quelle gia' autorizzate e
quelle previste da disposizioni di carattere speciale. Trattasi di un
divieto volto a rafforzare la norma che fissa gli obiettivi di
risparmio e ad indurre le amministrazioni interessate a realizzarli
celermente per evitare il protrarsi della misura restrittiva.
Il divieto vale tanto per le assunzioni ancora da autorizzare,
quanto per quelle autorizzate con apposito provvedimento secondo la
normativa vigente (DPCM o DPR) oppure autorizzate con legge speciale.
Ne deriva che le amministrazioni destinatarie non possono, a
decorrere dal 1° luglio 2009, effettuare alcun tipo di assunzione,
fatto salvo quanto previsto dalla presente circolare.
Si aggiunge, altresi', che il divieto di assunzione, previsto
dall'art. 17, comma 7, del decreto-legge n. 78/2009, comprende nella
limitazione tanto le assunzioni a tempo indeterminato quanto quelle a
tempo determinato.
2. Amministrazioni destinatarie del blocco e deroghe.
Come si evince dal dettato normativo (art. 17, comma 7, del
decreto-legge n. 78/2009) sono destinatari del blocco i seguenti
soggetti:
Ministeri, compresa la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
enti ed organismi pubblici statali;
strutture pubbliche statali.
Nell'ambito dei soggetti destinatari, come sopra elencati, sono poi
indicate dalla legge alcune deroghe specifiche che a volte
interessano Amministrazioni nominativamente individuate, altre volte
categorie professionali riconducibili, comunque, alle amministrazioni
cui appartengono.
Cio' premesso, il divieto previsto dalla norma non si applica alle
assunzione che interessano:

il personale diplomatico;
i corpi di polizia;
le amministrazioni preposte al controllo delle frontiere;
le forze armate;
il corpo nazionale dei vigili del fuoco;
le universita';
gli enti di ricerca;
il personale di magistratura;
il comparto scuola nei limiti consentiti dalla normativa vigente;
l'Agenzia italiana del farmaco, nei limiti consentiti dalla
normativa vigente, per le finalita' di cui al comma 4 dell'art.
34-bis del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.

Rimane, comunque, ferma, per i settori esclusi dal divieto, la
disciplina limitativa delle assunzioni come prevista dalla normativa
vigente.
3. Durata del blocco.
Il blocco decorre dalla data di entrata in vigore del
decreto-legge, ovvero dal 1° luglio 2009, e termina con il concreto
conseguimento degli obiettivi di risparmio di cui all'art. 17, comma
3, del decreto-legge n. 78/2009. Il termine finale di detto blocco
potrebbe essere diverso per le amministrazioni destinatarie, in
quanto si definisce per ciascuna con il corretto adempimento
prescritto dalla normativa. In ogni caso il comma 8 dell'art. 17
prevede che le comunicazioni sulle economie conseguite debbano
avvenire entro il 30 novembre 2009. La conclusione del blocco sara'
sancita per ciascuna amministrazione solo dopo che il Ministero
dell'economia e delle finanze, d'intesa con lo scrivente
Dipartimento, avranno verificato il reale conseguimento degli
obiettivi di risparmio ed i conseguenti adempimenti sul piano
organizzativo.
Si ricorda ancora una volta che il termine di adozione dei
provvedimenti di riordino e' fissato al 31 ottobre 2009 (art. 2,
comma 634, legge n. 244/2008, e successive modificazioni).
La complessita' dell'intervento rende difficile prevedere i tempi
di conclusione della procedura e quindi la vigenza del divieto di
assunzione prescritto.
Rimangono, ovviamente, vigenti le disposizioni di cui all'art. 74
del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con
modificazioni, in legge 6 agosto 2008, n. 133 e le sanzioni di cui al
comma 6 dello stesso articolo. Ne deriva che le amministrazioni che
non hanno adempiuto alla riduzione degli assetti organizzativi
prevista dall'art. 74 non potranno comunque assumere neppure dopo il
riordino ed il raggiungimento degli obiettivi di risparmio di spesa
di cui all'art. 2, comma 634, della legge n. 244/2007. Le misure di
razionalizzazione dell'organizzazione previste dalla disposizione da
ultimo richiamata non sono, infatti, da considerare alternative a
quelle di cui al citato art. 74, bensi' aggiuntive.
4. Ambito e contenuto del divieto di assumere.
In merito all'ambito di intervento del divieto di assumere, si
ritiene siano esclusi dal divieto le categorie protette, nel limite
del completamento della quota d'obbligo. Trattasi di una categoria
meritevole di tutela in quanto rientrante tra le fasce deboli della
popolazione che rimane normalmente esclusa dai blocchi e dai vincoli
assunzionali, attesa l'esigenza di assicurare in maniera permanente
l'inclusione al lavoro dei soggetti beneficiari della normativa di
riferimento. Si ricorda che la mancata copertura della quota
d'obbligo riservata alle categorie protette e' espressamente
sanzionata sul piano penale, amministrativo e disciplinare secondo
quanto previsto dall'art. 15, comma 3, della legge 12 marzo 1999, n.
68.
Roma, 14 dicembre 2009

Il Ministro per la pubblica amministrazione
e l'innovazione
Brunetta

Registrato alla Corte dei conti il 21 dicembre 2009
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri,
registro n. 11, foglio n. 100

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