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MIUR: IUniAfam, cessazione e trattenimento in servizio del personale delle Istituzioni di Alta Formazione Artistica e Musicale


27 febbraio 2010 «Scadenza per la presentazione delle domande di cessazione e trattenimento in servizio che, per l'a.a. 2010/11»












Ecco la comunicazione del Ministero dell'Istruzione,dell'Università
e della Ricerca
- Ufficio III – Statuti e personale docente e non docente

Protocollo: n. 209/MGM Roma, 15 gennaio 2010

Ai Direttori, ai Presidenti e ai Direttori amministrativi delle Accademie di Belle Arti, dei Conservatori di Musica, delle Accademie Nazionali di Danza e di Arte Drammatica, degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche
LORO SEDI



OGGETTO: cessazione e trattenimento in servizio del personale delle Istituzioni di Alta Formazione Artistica e Musicale – articolo 17 commi 35 novies e decies del D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 3 agosto 2009, n. 102 – comunicazioni.

Si informano le SS.LL. che la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, con la circolare n. 4 del 16 settembre 2009, ha fornito chiarimenti in merito all'applicazione del nuovo testo dell'articolo 72 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, introdotto dall' articolo 17 comma 35 novies del D.L. 1 luglio 2009, n. 78.
Come è noto, il Dipartimento si era già espresso sul precedente testo dell'articolo 72 con la circolare n. 10 del 20 ottobre 2008 e aveva fornito indirizzi applicativi in merito, recepiti dallo scrivente nella nota prot. 8993/MGM del 12 dicembre 2008 concernente le cessazioni e i trattenimenti in servizio dell'a.a. 2009/10.
Appare utile, pertanto, un riepilogo di quanto comunicato lo scorso anno, rivisitato alla luce delle nuove disposizioni legislative.
In primo luogo si conferma che le disposizioni dei commi 1-6 dell'articolo 72, relative all'eventuale esonero dal servizio nel quinquennio antecedente il compimento dell'anzianità contributiva di 40 anni, in analogia con l'esclusione disposta per il personale della scuola, non si applicano al personale delle Istituzioni Afam.
Per quanto attiene al trattenimento in servizio, si rammenta che il comma 7 dell'art. 72, che ha modificato l'art. 16 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 503, non ha più reso automatica la concessione del biennio di permanenza in servizio oltre il compimento del limite di età. L'amministrazione, pertanto, tenendo conto delle proprie esigenze organizzative e funzionali, nonché dell'esperienza professionale degli interessati, ha facoltà di accettare o meno le domande di trattenimento (presentabili esclusivamente da coloro che compiono il 65° anno di età entro il 31 ottobre 2010) e di concederlo, eventualmente, anche per un solo anno, tenuto conto che nella nuova disciplina è prioritario il soddisfacimento delle esigenze dell'amministrazione rispetto a quelle dei singoli dipendenti.
E' evidente che la condotta dell'amministrazione non deve risultare contraddittoria o incoerente e la valutazione deve tener conto di condizioni oggettive quali:
- esigenze didattiche e gestionali dell'istituzione correlate alla propria programmazione;
- particolare esperienza professionale acquisita dal richiedente, anche in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare;
- esigenze connesse ad una efficiente erogazione dei servizi.
Si ribadisce, anche, che la valutazione dei presupposti del trattenimento in servizio è demandata al Consiglio di Amministrazione - previo motivato parere del Consiglio Accademico, per il personale docente, e del Direttore amministrativo, per il personale amministrativo e tecnico - che accoglierà o rigetterà le istanze degli interessati con proprie deliberazioni, supportate da idonee motivazioni che devono risultare in dettaglio nel testo delle delibere.
Le SS.LL., pertanto, dovranno attivare le procedure e convocare gli organi in questione entro e non oltre i 30 giorni successivi alla data di scadenza per la presentazione delle domande di cessazione e trattenimento in servizio che, per l'a.a. 2010/11, viene fissata al 27 febbraio 2010.
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