Il regolamento provvede ad attuare la legge di riforma dell’università n. 240 del 30 dicembre 2010 limitatamente all’abilitazione scientifica nazionale e precisa che lo stesso riguarda le procedure per il conseguimento dell’abilitazione scientifica, necessaria per accedere alla prima e seconda fascia dei professori universitari. In particolare, il regolamento disciplina i tempi e le modalità di indizione delle procedure per il conseguimento dell’abilitazione, che devono essere indette, con decreto del Direttore Generale competente nel mese di ottobre, per ciascun settore concorsuale e in maniera distinta per la prima e per la seconda fascia dei professori. Le domande devono essere presentate al Ministero per via telematica, con procedura validata da un apposito Comitato. La durata dell’abilitazione e quadriennale: il suo mancato conseguimento preclude la partecipazione a tutte le procedure di abilitazione nel biennio successivo per la medesima fascia o per la fascia superiore. La disciplina che definisce i criteri di valutazione, che saranno adottati dalle commissioni, è rimessa ad un apposito decreto di natura non regolamentare del Ministro, che potrà prevedere un numero massimo di pubblicazioni scientifiche da presentare (comunque non inferiore a dodici). L’adeguatezza e la congruità di tali criteri sarà sottoposta a verifica quinquennale, sulla base dei pareri espressi dal Consiglio Universitario Nazionale (CUN) e dall’Agenzia Nazionale per la Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR).
Leggi Università: regolamento per il conseguimento dell’abilitazione scientifica
Leggi Università: regolamento per il conseguimento dell’abilitazione scientifica
Commenti
Posta un commento